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DOMENICA 19 MAGGIO 2024
Notizie flash
Rubrica Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
 Notizie flash - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  
Divieto di utilizzare le anticipazioni per modificare il risultato di amministrazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/2020, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 6, del D.L. 78/2010 e 1, comma 814, della L. 205/2017, che consentivano di utilizzare i fondi accantonati a rendiconto a fronte delle anticipazioni di liquidità da rimborsare (Fal) per alleggerire l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) e migliorare il risultato di amministrazione, assicurando nuove forme di copertura giuridica della spesa.
 

Le norme di legge censurate - artt. 2, comma 6, del D.L. 78/2010 e 1, comma 814, della L. 205/2017 - consentivano, in altri termini, di scontare il Fal dal Fcde, evitando una doppia riduzione del risultato di amministrazione, che risultava quindi più elevato (minore disavanzo o maggiore avanzo), con conseguente incremento della capacità di spesa.

Ora gli enti sono costretti a operare le correzioni. Un primo chiarimento scritto nella sentenza n. 4/2020 solleva le amministrazioni dal riapprovare, risalendo all'indietro, tutti i rendiconti antecedenti alla pronuncia; i rimedi imposti agli enti dalla Corte costituzionale riguardano, invece, la corretta rideterminazione dei propri disavanzi e di provvedere agli accantonamenti secondo le disposizioni vigenti al tempo di ciascuno dei pregressi esercizi. In pratica, deve essere riconteggiato il disavanzo tenendo distinti, con autonomi e separati accantonamenti, il Fal ed il Fcde.

In questa complessa operazione occorrerà risalire alle norme in vigore al momento in cui gli accantonamenti sono stati creati. Per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, l'eventuale (maggiore) disavanzo potrà essere ripianato fino al limite dei trenta esercizi consentiti dalla norma. Le quote maturate successivamente, invece, andranno riassorbite immediatamente e, comunque, non oltre il triennio o la fine della consiliatura.

I correttivi dovranno essere recepiti dal rendiconto 2019, da approvare entro il prossimo 30 aprile. Per gli enti che devono ancora varare il bilancio di previsione 2020/2022, inoltre, la sentenza interferirà anche sulla determinazione del risultato di amministrazione presunto. Infine, se nel corso dell'esercizio provvisorio il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione, l'ente è tenuto a osservare le regole della gestione provvisoria e deve procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo.

 

Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:

 

"Anticipazioni senza trucchi"

 

 
Fonte: Contabilità finanza e tributi n. 266 del 04/02/2020
Autore: Matteo Barbero
 
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